Con il D.M. 11 febbraio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato – per il periodo dal 13 gennaio 2022 al 12 luglio 2022 – nella misura dello 0,165 per cento annuo, il saggio di interesse da applicare ai pagamenti differiti dei diritti doganali effettuati oltre i 30 giorni. La norma attua l’art. 79 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico in materia doganale).
Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che il tasso di interesse di cui al richiamato art. 79 del TULD si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell’art. 86 del medesimo testo unico – maggiorato di 4 punti – ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.
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