Sovraindebitamento e esdebitazione: i chiarimenti delle Entrate
Con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 , l’Agenzia delle Entrate esamina le procedure di sovraindebitamento e l’esdebitazione disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. n. 14/2019.
Il documento prosegue l’analisi avviata con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 e fornisce indicazioni agli Uffici sul trattamento dei crediti tributari e sulla valutazione delle proposte dei debitori.
Un primo chiarimento riguarda la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Per accedervi conta la natura dell’obbligazione al momento in cui è sorta: la cessazione dell’attività imprenditoriale o professionale non trasforma i relativi debiti in debiti consumeristici.
In presenza di un indebitamento misto, il debitore può ricorrere al concordato minore, se ne sussistono i presupposti, oppure alla liquidazione controllata.
Nelle procedure “familiari”, inoltre, la presenza anche di un solo debitore non consumatore esclude la ristrutturazione dei debiti del consumatore nell’ambito della domanda unica.
Per il concordato minore, l’Agenzia delle Entrate conferma che non occorre attivare il procedimento di transazione fiscale previsto dall’art. 88 del Codice né acquisire il parere conforme della Direzione regionale.
Opera una procedura autonoma e semplificata, con l’intervento dell’Organismo di composizione della crisi, ferma l’applicazione delle regole sostanziali sul trattamento non deteriore dei crediti tributari e previdenziali.
Il giudice può omologare anche senza l’adesione del creditore pubblico quando questa sia determinante per raggiungere le maggioranze e la proposta risulti più conveniente della liquidazione controllata. Il confronto deve poggiare su dati concreti e verificabili, considerando valori di realizzo, prelazioni, tempi, costi e azioni recuperatorie. La prevalenza del debito erariale, da sola, non dimostra un utilizzo abusivo della procedura.
Quanto all’esdebitazione, il beneficio rende inesigibili i debiti residui nei confronti del debitore, senza estinguerli. Restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Nella liquidazione controllata è dichiarato con Decreto motivato, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore, previa verifica dei presupposti di legge: il decorso di tre anni dall’apertura non basta da solo.
L’esdebitazione dell’incapiente è invece riservata alla persona fisica meritevole priva di utilità da offrire ai creditori, anche in prospettiva futura, ed è ottenibile una sola volta.
Il parametro reddituale dell’art. 283 deve accompagnarsi a una verifica concreta delle risorse disponibili. Nei tre anni successivi al Decreto, eventuali utilità ulteriori possono consentire ai creditori di agire sulle nuove risorse, alle condizioni previste dalla norma.
