Interessi sui mutui prima casa, detraibilità estesa anche ai non residenti per gli immobili situati in Italia
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Ai sensi dell’art. 24, comma 3, del Tuir, tra gli oneri detraibili dai soggetti non residenti rientrano anche quelli previsti dall’art. 15, comma 1 , lettera b), del medesimo Testo Unico, relativo alla detrazione per interessi passivi sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale.
Al riguardo, con la risposta 28 giugno 2019, n. 218 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- per le persone fisiche non residenti tale detrazione è riconosciuta alle stesse condizioni previste per i soggetti residenti, per i quali di regola l’abitazione principale si configura in relazione ad immobili situati in Italia;
- le istruzioni al modello Redditi Persone Fisiche 2019, nella parte riferita alle persone fisiche non residenti (Fascicolo 2 – Parte III 2019) chiariscono che danno diritto a una detrazione sulle imposte da pagare gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti, tra cui anche quelli per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, “con riferimento ad immobili situati in Italia”.
Si ricorda che con il D.M. 21 settembre 2015, è stato disposto che ai fini del riconoscimento degli oneri deducibili e delle detrazioni da parte dei sostituti d’imposta i soggetti non residenti sono tenuti ad attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, i seguenti elementi:
- lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
- i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all’art. 12 del Tuir, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro.