L’art. 12-quinquies del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), recentemente convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 , ha disposto la proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.
Al riguardo, con la Risoluzione 28 giugno 2019, n. 64 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato l’ambito di applicazione soggettivo della proroga, affermando che la stessa si applica a tutti i contribuenti che, contestualmente:
In presenza di tali condizioni, la medesima proroga riguarda anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018:
Per quanto riguarda infine il regime forfettario disciplinato dalla richiamata Legge n. 190/2014 – ampiamente rivisto ad opera della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – nelle ultime settimane l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in più occasioni per chiarire le disposizioni relative all’operatività delle cause ostative all’accesso all’agevolazione.
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