Iper ammortamento senza vincolo UE per i beni agevolati: possibili eccezioni
La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427–436, della Legge n. 199/2025) ha reintrodotto una maxi-deduzione delle quote di ammortamento riferite all’acquisizione di beni strumentali, in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0:
- concentrando il beneficio su beni materiali e immateriali ad alto contenuto tecnologico,
- selezionati attraverso i nuovi allegati IV e V alla medesima Legge di Bilancio.
L’iper ammortamento copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile articolata per scaglioni:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e alla regolarità dei versamenti contributivi e assistenziali, riproponendo condizioni già viste nei crediti d’imposta 4.0 e 5.0.
L’agevolazione passa da specifici adempimenti comunicativi in linea con le recenti misure 4.0 e 5.0 da effettuarsi tramite la piattaforma del GSE.
Detto ciò, il c.d. Decreto Fiscale (D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in G.U. il 27 marzo 2026), in vigore dal 28 marzo 2026, è intervenuto in materia eliminando espressamente il requisito in base al quale i beni agevolati dovessero essere prodotti in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti al SEE, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026.
L’art. 7 del Decreto Fiscale nello specifico modifica l’art. 1, comma 427, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), eliminando il limite che restringeva l’agevolazione ai beni prodotti in Stati UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE).
Detto ciò, intervenendo solo sul comma 427, e non anche sul comma 429 il quale regola l’agevolazione per i pannelli fotovoltaici ossia per gli “impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11”, sembrerebbe che il legislatore voglia mantenere il vincolo UE proprio rispetto a tale ultimi beni.
Infatti, in virtù del rinvio al registro Enea “Registro delle tecnologie per il fotovoltaico” disciplinato dal citato art. 12, si deve tenere dell’articolazione alla base del suddetto registro.
Dunque entrano in gioco le due specifiche di cui alla lett. b) e c) richiamate dal comma 429 che comportano l’applicazione dell’iper amm.to solo per i seguenti “pannelli fotovoltaici”: b) moduli con celle, le une e gli altri prodotti nell’Unione europea, con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Nei fatti, per il fotovoltaico il vincolo della provenienza UE dei beni agevolati non è stato eliminato.


