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Valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente

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In materia di imposte sui redditi ed Iva, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), in quanto:

  1. da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie;
  2. dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo.

Tali principi sono stati ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 febbraio 2020, n. 19381, depositata lo scorso 17 settembre.

Nell’occasione i giudici di legittimità hanno inoltre confermato l’orientamento secondo cui, negli avvisi di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti. In tal caso, infatti, l’Ufficio, condividendo le conclusioni del verbale, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. Tale motivazione è quindi sufficiente ad individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell’atto richiamato e a porre il contribuente in grado di spiegare adeguatamente le proprie difese, sia negando i fatti costitutivi della pretesa fiscale, sia contrastando le risultanze dell’atto impositivo mediante acquisizione di ulteriore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare l’insussistenza della pretesa fiscale.

Si ricorda che, per la giurisprudenza di legittimità:

  1. ai fini dell’ammissibilità della motivazione per relationem è sufficiente il rinvio dell’avviso di accertamento al pvc notificato al contribuente (Cass. 26 febbraio 2020, n. 5165);
  2. l’avviso di accertamento, persino nell’ipotesi di doppia motivazione per relationem, è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamato nello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32127);
  3. la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso ne ha condiviso le conclusioni ed ha così inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. 20 dicembre 2018, n. 32957, e 20 dicembre 2017, n. 30560).

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