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La Cassazione conferma i limiti alla retroattività della norma fiscale

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La Corte Costituzionale ha più volte affermato il principio secondo cui il divieto di retroattività della legge, pur non essendo stato elevato a dignità costituzionale (salvo la previsione dell’art. 25 della Costituzione per la materia penale), costituisce fondamentale valore di civiltà giuridica, per cui, allorquando “una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore”, non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive (sentenze n. 232/2016 e n. 150/2015), che però, oltre a dover espressamente contenere tale previsione di retroattività, deve altresì trovare un’adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza ed essere sostenuta da adeguati motivi di interesse generale (in tal senso si citano le sentenze n. 232/2016, n. 69/2014 e n. 264/2012 ).

Tale principio è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 19 aprile 2018, n. 14999 , depositata lo scorso 8 giugno.

In materia si ricorda che l’art. 3 dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) dispone quanto segue:

  1. ad eccezione dei casi in cui il Legislatore abbia emanato norme di interpretazione autentica (ai sensi dell’art. 1, comma 2, della medesima legge, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo;
  2. relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme che le prevedono;
  3. in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;
  4. i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti fiscali non possono essere prorogati.

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