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La Cassazione indica i casi in cui la cartella dev’essere preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo

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Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, di regola l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall’art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 54-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, non richiede la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione n. 20431/2014n. 26361/2010 e n. 15311/2014 ).

La preventiva comunicazione è peraltro richiesta a pena di nullità ex art. 6, comma 5, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 laddove la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda invece rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione in ordine ad aspetti rilevanti della dichiarazione stessa (Cass. n. 1711/2018 , n. 27716/2017 e n. 9463/2017 ).

Tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 17 maggio 2018, n. 15488 , depositata lo scorso 13 giugno.

Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente):

  1. prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
  2. la disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto;
  3. la regola sopra esposta non si applica in caso di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto;
  4. sono nulli i provvedimenti emessi in violazione dei principi sopra esposti. In merito alle modalità di notifica dell’invio si veda l’art. 2-bis, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modifiche dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

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