Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, di regola l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall’art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 54-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, non richiede la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione n. 20431/2014 , n. 26361/2010 e n. 15311/2014 ).
La preventiva comunicazione è peraltro richiesta a pena di nullità ex art. 6, comma 5, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 laddove la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda invece rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione in ordine ad aspetti rilevanti della dichiarazione stessa (Cass. n. 1711/2018 , n. 27716/2017 e n. 9463/2017 ).
Tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 17 maggio 2018, n. 15488 , depositata lo scorso 13 giugno.
Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente):
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.