La notifica della cartella finisce davanti alla Corte Costituzionale
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Sarà la Corte Costituzionale a decidere in merito alla legittimità dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 12 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e dall’art. 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in particolare, aveva sollevato la questione di costituzionalità della norma nella parte in cui non prevede che la notificazione della cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l’osservanza dell’art. 7 della Legge 20 novembre 1982, n. 890; quest’ultimo articolo, all’ultimo comma, prevede l’invio della raccomandata informativa al destinatario nel caso di mancata consegna personale.
Si ricorda che:
- ai sensi del citato art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, la cartella dev’essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge oppure – previa stipula di apposita convenzione tra il Comune e il concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
- la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella dev’essere notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, un suo familiare o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda;
- sulla base di quanto precede, con l’ordinanza 4 maggio 2018, n. 10702 , la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”: la seconda parte dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, infatti, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, “alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati” (Cass. n. 6395/2014).
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