La ricostruzione dei territori terremotati richiede l’intesa tra Stato e Regioni, trattandosi di una materia della “protezione civile” e del “governo del territorio”, che appartiene alla competenza legislativa concorrente di entrambi: lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 2 dicembre 2019, n. 246 (udienza del 22 ottobre 2019).
Di conseguenza lo Stato, nel regolare tale ricostruzione, non può prescindere dalla preventiva intesa con i Presidenti delle Regioni interessate ed è costituzionalmente illegittima la norma che invece dell’intesa richiede un semplice parere. Sono peraltro fatti salvi gli effetti dell’attività amministrativa sin qui posta in essere.
E’ sulla base di tali principi che la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera a), n. 1-bis), e lettera b-ter), del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modifiche dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), nella parte in cui ha previsto rispettivamente che:
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