Le attività connesse, per essere riconducibili all’ambito agricolo, devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo e devono riguardare prevalentemente prodotti propri: lo ha affermato la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 20 giugno 2019, n. 6093, depositata lo scorso 4 settembre. Tale conclusione si fonda sulle seguenti considerazioni:
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