Lavoratore legittimato a chiedere il rimborso delle ritenute indebitamente versate dal datore
Con l’ordinanza 3 ottobre 2019, n. 30924, depositata lo scorso 27 novembre, la Corte di Cassazione ha ribadito che il lavoratore dipendente che abbia subìto la ritenuta delle imposte alla fonte ad opera del datore di lavoro, è legittimato ad esercitare direttamente il diritto al rimborso per le somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro. Inoltre, ai fini della spettanza del beneficio è del tutto irrilevante la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta.
A considerazioni analoghe i giudici di legittimità erano già approdati con le pronunce nn. 17472 e 17473 del 2017.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono legittimati a chiedere all’Amministrazione fiscale il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi alla Commissione tributaria sia il soggetto che ha effettuato il versamento (sostituto d’imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (sostituito).