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L’azione della P.A. deve conformarsi anche ai criteri di economicità e di efficacia

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Le scelte degli amministratori pubblici, dovendo conformarsi ai criteri di legalità, di economicità (ottimizzazione dei risultati in relazione alle risorse disponibili), di efficacia (idoneità dell’azione amministrativa alla cura effettiva degli interessi pubblici da perseguire, congruenza teleologia e funzionale) e di buon andamento, sono soggette al controllo della Corte dei Conti, in quanto assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell’azione amministrativa: lo hanno ribadito le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza 3 dicembre 2019, n. 8848, depositata lo scorso 13 maggio.

Inoltre – hanno affermato i giudici di legittimità – nei giudizi di responsabilità amministrativa, poiché in via generale l’amministrazione deve provvedere ai suoi compiti con mezzi, organizzazione e personale propri, la Corte dei Conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire e la verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti. A ciò si aggiunga che la discrezionalità riconosciuta agli amministratori pubblici nell’individuazione della soluzione più idonea nel singolo caso concreto a realizzare l’interesse pubblico perseguito si ritiene esercitata legittimamente se risultano osservati i criteri giuridici informatori dell’agire della Pubblica Amministrazione dettati dalla Costituzione (art. 97), codificati all’art. 1, comma 1, della Legge 20/1994 (“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità”), come modificato dall’art. 3 della Legge 546/1993 (“ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”) e ribaditi dall’art. 1 del D.Lgs. 29/1993 e dall’art. 1, comma 1, della Legge 286/1999 (“Le pubbliche amministrazioni devono: a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile); b) verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione)”).

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