Precompilata, l’apposizione del codice fiscale del coniuge non a carico non rappresenta una modifica del modello
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Qualora nella propria dichiarazione precompilata non sia presente il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, questo dato dovrà essere inserito autonomamente; tale adempimento, peraltro, non rappresenta una modifica del modello 730: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.
In materia si ricorda inoltre quanto segue:
- con il Provvedimento direttoriale 19 giugno 2019, n. 207079, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza ai fini dei controlli dei 730/2019 con esito a rimborso. Si tratta in particolare dei seguenti criteri:
1. scostamento per “importi significativi” dei dati indicati nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
2. presenza di altri elementi di “significativa incoerenza” rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
3. presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti; - ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’art. 1, comma 949, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con apposito provvedimento, ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4mila euro, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, oppure dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (o dalla data di invio, se questo è successivo a tale termine).