Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 22 giugno 2021, n. 8 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’art. 16 della Legge 19 agosto 2016, n. 166 (cosiddetta “Legge antispreco”), che contiene misure fiscali finalizzate ad incentivare la cessione gratuita di eccedenze alimentari, medicinali ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale.
In particolare, è stato sottolineato che non è possibile effettuare un’interpretazione estensiva della norma. Per quanto riguarda nello specifico i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona e alla pulizia della casa, gli integratori alimentari, i biocidi, i presidi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancelleria, i libri e i relativi supporti integrativi, i prodotti tessili e di abbigliamento, i mobili e i complementi di arredo, i giocattoli, i materiali per l’edilizia, gli elettrodomestici, i televisori, i personal computer, i tablet nonchè gli altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, la presenza di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi dei prodotti tali da non modificarne l’idoneità all’utilizzo o altri motivi similari, non si riferisce alla locuzione “non più commercializzati”, ma solo all’espressione “non idonei alla commercializzazione”.
Pertanto sono ricompresi nell’ambito applicativo della norma in esame i beni indicati, a condizione che:
Si tratta quindi di beni che, se non fossero oggetto di donazione, sarebbero destinati ad essere distrutti o a costituire un rifiuto o scarto.
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