Per la Corte di Cassazione, sono legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, oppure a quelli degli amministratori della società contribuente, in quanto sia l’art. 32 , n. 7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardo alle imposte sui redditi, che l’art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente all’Iva, autorizzano l’Ufficio a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente.
Tale ipotesi è ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare – salva prova contraria – la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti (in tal senso si segnalano le pronunce 30 luglio 2018, n. 20118, 10 febbraio 2017, n. 3628, 1° febbraio 2016, n. 1898, 1° ottobre 2014, n. 20668 e 4 agosto 2010, n. 18083).
A ciò si aggiunga che la più recente giurisprudenza, pur non rinnegando il principio per cui l’Ufficio deve provare l’intestazione fittizia a terzi dei conti correnti, valorizza a fini probatori il solo dato presuntivo della relazione di parentela (Cass. n. 20449/2011, laddove si afferma il medesimo principio in tema di società di persone).
I principi che precedono sono stati ora ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 14 maggio 2019, n. 17537 , depositata lo scorso 28 giugno.
Nell’occasione è stato inoltre confermato i principi secondo i quali:
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.