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Limiti alla cessione dell’ecobonus da socio a società

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Con la Risposta all’istanza di interpello 15 ottobre 2019, n. 415, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina dettata per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica. Al riguardo, è stato precisato quanto segue:

  1. per “soggetti privati” cessionari si intendono i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Pertanto la detrazione potrà essere ceduta, ad esempio:
    1. in caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali;
    2. in caso di interventi effettuati da soggetti appartenenti a un gruppo societario, nei confronti delle altre società del gruppo;
  2. detta cessione non può peraltro essere effettuata – fatta eccezione per i soggetti no tax area – nei confronti di istituti di credito e intermediari finanziari;
  3. il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito dev’essere individuato nel “rapporto che ha dato origine alla detrazione”: il Legislatore ha quindi inteso evitare che le cessioni dei crediti in esame si trasformino di fatto in strumenti finanziari negoziabili;
  4. sulla base di tali principi è stata esclusa la possibilità di cedere il credito da parte dei soci alla società che imputa per trasparenza ai medesimi la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica.

Si ricorda che con la Risoluzione 5 dicembre 2018, n. 84/E, l’Agenzia aveva affermato che:

  1. non rileva la forma utilizzata per procedere alla cessione del credito; non sono infatti previste regole particolari da seguire per il perfezionamento di tale negozio, né vi sono prescrizioni in merito alla forma con la quale la cessione dev’essere effettuata. La cessione, quindi, diviene efficace a seguito della comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dell’amministratore del condominio o del condomino incaricato;
  2. ai fini dell’imposta di registro, all’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, se redatto in forma scritta, si applica l’art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione;
  3. l’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di registrazione neppure se redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, alla luce di quanto dispone l’art. 7 del richiamato D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui “per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso, se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli artt. (…) 5 della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica” (in tal senso si richiama la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 1986, n. 37, parte n. 4).

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