Per le tasse di imbarco e sbarco si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
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Secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, le tasse di imbarco e sbarco non sono tributi doganali e, di conseguenza, a esse si applica il termine ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 del codice civile, e non la disciplina della prescrizione e della decadenza prevista per i dazi e i diritti di confine (Cass. n. 20018/2017). Per i giudici di legittimità, infatti:
- il rinvio operato dall’art. 6, comma 2 , del D.P.R. 30 agosto 1966, n. 1340 alla previgente disciplina della prescrizione doganale, deve intendersi abrogato a seguito dell’abrogazione dell’anteriore legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
- quando ha introdotto la tassa di imbarco e sbarco (art. 33 , Legge 9 febbraio 1963, n. 82, successivamente generalizzata con l’art. 28, comma 6 , Legge 28 gennaio 1994, n. 84), il Legislatore non ha previsto espressamente di dover fare applicazione delle nuove regole doganali, in tema di prescrizione e decadenza, stabilite dall’art. 84 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374;
- con l’art. 2, comma 3, del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, è stata soltanto ribadita la vecchia regola contenuta nell’art. 36 del richiamato D.P.R. 30 agosto 1966, n. 1340, secondo cui l’accertamento e la riscossione dei diritti marittimi debbono trovare applicazione le procedure doganali; senza, invece, appunto, ribadire l’applicazione delle regole doganali di prescrizione.
A tali conclusioni è approdata anche la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 17 maggio 2019, n. 25506, depositata lo scorso 10 ottobre.
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