Litisconcorzio necessario in caso di ricorso proposto dalla società di persone
Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, vige il principio dell’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, e dei rispettivi soci, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.
Ciò comporta, in linea astratta, che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei componenti di essa riguardi inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso, salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 13 luglio 2021, n. 27043 , depositata lo scorso 6 ottobre (in tal senso anche Cass. n. 14815/2008 e n. 1451/2021 ).
Di conseguenza, tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con la conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29 ) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (Cass. 20 aprile 2016, n. 7789).