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Microbirrifici, in Gazzetta la riduzione dell’accisa

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I microbirrifici, ovvero i birrifici indipendenti con produzione annua non superiore ai 10mila ettolitri, in regime di deposito fiscale, potranno beneficiare di una riduzione dell’aliquota di accisa nella misura del 40 per cento per la birra ivi prodotta.

È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 4 giugno 2019 che detta le regole attuative dell’art. 35 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019). Con il medesimo decreto vengono inoltre introdotte importanti novità di semplificazione procedurale, con particolare riguardo all’assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta in tali impianti. Il provvedimento dispone, tra l’altro, che l’aliquota ridotta sia applicata sul prodotto finito, vale a dire a conclusione del ciclo di produzione che inizia con la realizzazione del mosto e si conclude con la fase di condizionamento, eseguito in microbirrifici e nelle piccole birrerie nazionali.

Tali disposizioni, come dispone l’art. 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, si applicheranno a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:

  1. l’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico sulle Accise) disciplina l’accertamento della birra prodotta in tali tipologie di birrifici, previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della Legge 16 agosto 1962, n. 1354;
  2. per “microbirrificio” si intende il birrificio indipendente con una produzione annua non superiore a 10mila ettolitri.

Il provvedimento in esame specifica inoltre che nel microbirrificio la fabbricazione della birra avviene in regime di deposito fiscale secondo le regole stabilite dal medesimo provvedimento.

Sono stati infine indicati gli adempimenti in capo ai soggetti che intendono attivare un microbirrificio.

Per quanto attiene ai documenti contabili obbligatori, l’art. 7 del decreto prescrive che gli esercenti microbirrifici debbano redigere i seguenti registri:

  1. un registro di carico e scarico delle materie prime amidacee introdotte nel deposito e successivamente avviate alla produzione della birra;
  2. un registro, conforme al modello riportato nell’allegato I del decreto in commento, del mosto ottenuto per ciascuna cotta, risultante dalle letture del relativo misuratore, con l’indicazione della relativa ricetta e, separatamente, del quantitativo di acqua impiegata per ogni ciclo di sanificazione della caldaia e degli impianti, effettuato successivamente alla cotta;
  3. un registro della birra condizionata (conforme al modello di cui all’allegato II del decreto), che riporti:
    • in relazione al carico, i quantitativi e il tipo di birra condizionata;
    • in relazione allo scarico, i quantitativi di birra condizionata estratti dal deposito fiscale per essere immessi in consumo nel territorio nazionale, nonché tutti gli altri dati indicati nel modello.

La norma precisa che dette registrazioni devono essere effettuate entro il giorno successivo a quello in cui avvengono le relative operazioni.

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