Modelli 730-4, dal 26 marzo la comunicazione dell’indirizzo telematico
Da domani, 26 marzo, i sostituti di imposta che prestano assistenza fiscale potranno comunicare l’indirizzo telematico che l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad utilizzare per la trasmissione dei modelli 730-4. Si ricorda che con il Provvedimento 12 marzo 2019, n. 58168 è stato approvato – con le relative istruzioni e specifiche tecniche – il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”.
Detto modello dev’essere utilizzato dai sostituti d’imposta per:
- indicare la sede telematica dove ricevere dall’Agenzia delle Entrate – ai sensi dell’art. 16, comma 4-bis, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 – il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4) presentate nello stesso anno cui si riferisce la comunicazione;
- comunicare la variazione dei dati già forniti. Si ricorda infine che l’adempimento in esame può essere effettuato anche tramite un intermediario ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. In tal caso, quest’ultimo è tenuto a:
a. informare – utilizzando l’apposita scheda – il sostituto d’imposta sulla necessità di effettuare una variazione;
b. comunicare l’avvenuta cessazione del rapporto di delega.
Al prossimo 15 aprile, invece, è stato fissato il termine iniziale per poter consultare – sul sito dell’Agenzia delle Entrate – il modello 730 precompilato.
L’Agenzia, infatti, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente, entro questa data il modello precompilato.
Sono interessati a tale adempimento contribuenti, Caf, professionisti e sostituti d’imposta.



