Modello 730/2026: le novità del prospetto familiari a carico
Tra le novità del modello 730/2026 spiccano le istruzioni aggiornate per la compilazione del prospetto sui familiari a carico che recepiscono le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025. A decorrere dal 1° gennaio 2025, si modifica infatti la disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR che riverberano effetti sulle altre disposizioni che fanno riferimento ai familiari del contribuente.
| Novità | Contenuto |
| Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili | Mediante la modifica della lett. c) dell’art. 12, comma 1, del TUIR, viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:
In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. Resta inoltre confermato: l’importo della detrazione spettante, pari a 950 euro per ciascun figlio, da parametrare ai mesi in cui sussistono i requisiti; che la detrazione d’imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati. |
| Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi | Mediante la modifica della lett. d) dell’art. 12, comma 1, del TUIR, viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo più in relazione a ciascun ascendente (cioè genitore o nonno) che conviva con il contribuente.
In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari indicati nell’art. 433 c.c. ma che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera. Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Resta confermato l’importo della detrazione spettante, pari a 750 euro, applicabile a ciascun ascendente che conviva con il contribuente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione e da parametrare ai mesi in cui sussistono i requisiti. |
| Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari | Per effetto del nuovo, comma 2-bis dell’art. 12 del TUIR, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:
La nuova disciplina in esame si applica con riferimento ai cittadini stranieri che sono fiscalmente residenti in Italia, in relazione ai relativi familiari residenti all’estero. |
Coerente sono state aggiornate le istruzioni del prospetto familiari a carico. In particolare:
- Colonna 1: barrare la casella ‘F1’ se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella ‘F’ per i figli successivi al primo. I dati dei figli devono essere indicati nel prospetto dei familiari a carico anche nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per figli a carico (per esempio i figli di età inferiore a 21 anni o di età superiore a 30 anni, in assenza di disabilità);
- Colonna 2: barrare la casella ‘G’ se si tratta dei soli ascendenti conviventi;
- Colonna 3: barrare la casella ‘D’ se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’;
- Colonna 4: barrare la casella ‘P’ se si tratta di altri familiari, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli e dagli ascendenti.
- Colonna 5: indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli (tranne di quelli in affido preadottivo) e degli altri familiari a carico. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all’estero dei cittadini italiani o di uno Stato membro UE o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo.
- Colonna 6: indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico;
- Colonna 7: indicare la percentuale di detrazione spettante.
- Colonna 8: la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento;
- Colonna 10: indicare 12 se il figlio (casella ‘F1’e/o ‘F’ barrata) con di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni o il figlio con disabilità (casella ‘D’ barrata) di età pari o superiore a 21 anni, è stato a carico per tutto il 2025.
- Casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”: indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’, ‘F1’o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.



