Nel contratto di locazione le parti possono inserire una clausola che ponga esclusivamente in capo al conduttore l’obbligo di versare le imposte relative all’immobile locato: lo hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 27 marzo 2018, n. 6882, depositata lo scorso 8 marzo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 79, comma 1, della Legge 27 luglio 1978, n. 392 (cosiddetta legge sull’equo canone), è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Si ricorda che la richiamata Legge n. 392/1978 nella parte dedicata ai contratti di immobili adibiti ad uso abitativo è stata sostituita dapprima dai cosiddetti “patti in deroga” del 1992 (D.L. 11 lug lio 1992, n. 333, convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359) e successivamente dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, contenente la disciplina attualmente in vigore.
Per quanto riguarda, invece, le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall’abitativo – cioè commerciale e terziario – la citata Legge n. 392/1978 è tuttora vigente (in particolare, gli articoli 27 e seguenti).
Si ricorda che l’art. 1, comma 59 , della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha esteso il regime della cedolare secca anche alle locazioni commerciali. Sono interessati dalla novità i canoni di locazione relativi ai contratti stipulati nel 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, cioè destinate all’attività commerciale per la vendita o la rivendita di prodotti, e relative pertinenze locate congiuntamente; detto regime – che sarà applicato, con l’aliquota del 21 per cento, su opzione del contribuente – non riguarda peraltro i contratti stipulati nel corso del 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.
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