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Per i beni privati il vincolo culturale sorge solo a seguito della notifica del provvedimento

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La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere necessaria – ai fini della costituzione del vincolo di interesse culturale nei confronti di un bene privato – la notificazione del relativo provvedimento: tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 24 gennaio 2019, n. 6636, depositata lo scorso 7 marzo.

Nell’occasione, in particolare, gli Ermellini hanno ribadito i seguenti principi.

  1. il riconoscimento delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, che si estrinseca a mezzo del provvedimento di notifica, è previsto per le sole cose di proprietà privata, al fine di assoggettarle a determinati limiti ed obblighi (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, noto anche come “Codice Urbani”);
  2. per i beni che appartengono agli enti pubblici è sufficiente la mera appartenenza alle categorie storica, artistica, archeologica, essendo solo previsto l’obbligo dei legali rappresentanti degli enti della compilazione degli speciali elenchi, con effetti meramente ricognitivi e non costitutivi;
  3. la proprietà pubblica gode sempre delle disposizioni di tutela previste dal richiamato D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), mentre la proprietà privata ne gode solo qualora sia intervenuta una dichiarazione di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico da parte della Soprintendenza;
  4. i beni di proprietà privata godono di tutela solo in presenza della “dichiarazione di interesse culturale” prevista dall’art. 13 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, rilasciata dalle autorità competenti, che ne attesti il valore storico e archeologico (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione 27 aprile 2017, n. 12307 , 10 marzo 2017, n. 11664 , 6 dicembre 2017, n. 29194 e 5 ottobre 2016, n. 19878).

In conclusione: il procedimento di riconoscimento dello status dell’immobile può ritenersi concluso soltanto alla data in cui è stato notificato il relativo provvedimento della Soprintendenza.

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