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Non è soggetto ad Irap il professionista che si avvale di altri studi professionali

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Con l’ordinanza 5 novembre 2020, n. 3099, depositata lo scorso 9 febbraio, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei presupposti Irap con riferimento alla professione di medico generico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. In particolare, è stato affermato che:

  1. la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con il D.P.R. 270/2000 , rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cass. nn. 22027/2017 e 13405/2016);
  2. non ricorre il presupposto della autonoma organizzazione qualora il professionista si avvalga di un “assistente di sedia”, ossia di un infermiere generico assunto part time, il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, o di una segretaria. Per gli Ermellini, infatti, si tratta di figure collaborative che anche per i tempi e le modalità di impiego non sono idonee ad accrescere le potenzialità professionali del medico (Cass. nn. 12084/2018 e 9786/2018);
  3. incombe peraltro sull’Amministrazione fiscale l’onere di dimostrare le caratteristiche della strumentazione tecnica e la portata dell’eventuale attività di collaborazione, indicando gli elementi di fatto necessari ad integrare il presupposto d’imposta (Cass. n. 23999/2016).

Per la giurisprudenza di legittimità, inoltre, ai fini della soggezione ad Irap dei proventi del professionista autonomo, è necessario che la struttura organizzata, di cui questi si avvalga, faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo. Di conseguenza, non può essere riconosciuta la soggettività passiva all’imposta dell’avvocato che, collaborando presso altri studi professionali, ne aveva utilizzato la struttura organizzativa, traendone utilità (Cass. n. 4080/2017, con riferimento all’attività di avvocato). È stato affermato anche che il professionista che svolga l’attività all’interno di una struttura altrui, difettando di autonomia organizzativa, non è assoggettato all’Irap (Cass. n. 21150/2014).

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