Ai fini del Superbonus, nel caso di una “villetta a schiera”, si ha “accesso autonomo dall’esterno” quando, ad esempio:
Tali principi sono stati confermati dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 16 febbraio 2021, n. 116.
Si ricorda inoltre che, con la Risposta 5 gennaio 2021, n. 9, l’Agenzia aveva affermato che la misura in esame è applicabile anche nel caso in cui una villetta a schiera sia inserita nel contesto di un residence e a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni. Con la Risposta 5 gennaio 2021, n. 10, invece, era stato chiarito che è possibile fruire del Superbonus nel caso in cui un soggetto sia proprietario di un edificio composto da due unità immobiliari, “funzionalmente indipendenti” poiché dotate di un proprio impianto per l’acqua, per l’energia elettrica e di impianto di riscaldamento esclusivo, di cui:
Tali unità, ancorché poste una sopra l’altra nel contesto del medesimo edificio, dispongono di un accesso dalla strada indipendente: uno a servizio della abitazione principale (con accesso dal piano terra) e l’altro a servizio dell’abitazione a disposizione (con accesso dal piano strada). Entrambe le unità abitative hanno un proprio numero civico e non vi sono parti comuni tra le stesse, fatta eccezione della copertura sovrastante l’edificio (cioè il tetto).
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