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Non entra nella dichiarazione di successione il diritto di abitazione del convivente di fatto

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Ai sensi dell’art. 1, comma 42, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (sulle unioni civili), in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza (se superiore a due anni) e comunque non oltre i cinque anni (è comunque fatto salvo l’art. 337-sexies del codice civile).

Tale diritto di abitazione non dev’essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 37 del 12 ottobre scorso.

Tale conclusione non appare smentita dal principio – fatto proprio dalla Corte di Cassazione – secondo cui la convivenza “more uxorio” determina, sulla casa di abitazione, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, con la conseguenza che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta da terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio (in tal senso si richiamano le sentenze 27 aprile 2017, n. 10377, 21 marzo 2013, n. 7214 e 2 gennaio 2014, n. 7).

Si consideri infine che per l’Agenzia delle Entrate:

  1. lo status di convivente di una persona deceduta può essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche se la convivenza non risulta da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius;
  2. per effetto del richiamato art. 1, comma 37, ai fini dell’accertamento della stabile convivenza si deve fare riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e all’art. 13, comma 1, lettera b), dell’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

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