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Non va allegato all’avviso di accertamento il pvc già consegnato al contribuente

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Ai sensi dell’art. 7, primo comma, dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati attraverso l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Ufficio; a tal fine si rinvia a quanto prescritto dall’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo alla motivazione dei provvedimenti amministrativi.

Qualora nell’atto impositivo si faccia riferimento ad un altro atto (motivazione per relationem), questo dev’essere allegato all’atto che lo richiama; in merito a quest’ultimo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di allegazione non si applica agli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di comunicazioni precedenti.

Per i giudici di legittimità, inoltre, occorre tener conto anche dell’art. 42, comma 2, ultima parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui soltanto qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo dev’essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (in tal senso si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione n. 28713/2017n. 18073/2008 e n. 407/2015). I principi che precedono sono stati ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 3 luglio 2018, n. 30376 , depositata lo scorso 23 novembre.

Nell’occasione, gli Ermellini hanno confermato la sentenza della commissione tributaria regionale la quale – attenendosi ai principi sopra esposti – aveva correttamente ritenuto assolto l’obbligo di motivazione per relationem degli atti impositivi mediante il rinvio alle conclusioni del processo verbale di constatazione (pvc) della Guardia di Finanza, trattandosi di documenti “già nella disponibilità del contribuente”.

Si ricorda infine che per la Cassazione, nel processo tributario la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad un’altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di una autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica (sentenza 14 marzo 2018-24 agosto 2018, n. 21080).

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