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Nuove sanzioni doganali con efficacia retroattiva

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Con la circolare n. 14/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si è soffermata sulle novità apportate dal D.Lgs. n. 81/2025, Decreto Correttivo-bis che contiene anche “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”.

Il Decreto Correttivo è intervenuto sull’art. 96, comma 1, DNC (D.Lgs. n. 141/2024) è intervenuto introducendo, per le violazioni doganali, due distinte soglie per l’applicazione delle sanzioni amministrative, in luogo di quelle penali, a seconda della tipologia di imposta accertata.

Nel dettaglio, è ora punito con la sanzione amministrativa chiunque, “non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all’art. 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:

  • l’ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;
  • l’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000” (precedente limite a 10.000 euro).

Per ragioni di organicità e sistematicità con il modificato art. 96 comma 1 DNC, è stato riformulato anche l’art. 88 DNC, allineando le circostanze aggravanti alle predette soglie e differenziando il regime sanzionatorio previsto per le fattispecie di contrabbando tra i dazi doganali e gli altri diritti di confine.

Con riferimento all’efficacia temporale delle nuove disposizioni sanzionatorie, secondo quanto precisato dalla circolare in esame, trova applicazione il principio del favor rei (art. 2, commi 2 e 4, c.p.): si tratta del noto principio in base al quale nel caso in cui la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e quelle posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Anche le violazioni commesse prima del 13 giugno 2025, pertanto, potranno beneficiare del nuovo trattamento previsto, più favorevole di quello precedente, anche se accertate successivamente a tale data.

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