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Nuovo regime impatriati: no al cumulo con la tassazione agevolata per i neo residenti

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L’art. 2 del D.L. n. 38/2026, c.d. Decreto fiscale interviene in materia di nuovo regime impatriati per i redditi prodotti in Italia, ex art. 5 del D.Lgs n. 209/2023, prevedendo espresso divieto di cumulo con l’agevolazione prevista per i neo-residenti, di cui all’art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986, TUIR che riguarda i redditi prodotti all’estero.

Nei fatti viene replicata la previsione di incompatibilità in essere tra il regime neo residenti e quello dei c.d. vecchi impatriati ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Si veda l’art. 1, comma 154, Legge n. 232/2016.

Le novità di segno negativo si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

Prima della modifica dunque, il quadro normativo presentava un’evidente asimmetria.

Il divieto di cumulo era infatti espressamente previsto, a livello legislativo, con riferimento al previgente regime impatriati disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, ma non risultava esteso al nuovo regime dei lavoratori impatriati introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, in vigore dal 2024.

In assenza di un espresso divieto normativo, per prevalente dottrina si era consolidata la tesi secondo cui il cumulo tra il regime dei neo-residenti e il nuovo regime impatriati fosse ammissibile.

Questa lettura trovava fondamento anche nel fatto che l’Agenzia delle Entrate, nei documenti di prassi che avevano analizzato il rapporto tra il regime di cui all’art. 24-bis del TUIR e il previgente art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (vecchio regime impatriati) – in particolare nella circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 2017 e nella circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 2020 – aveva sempre fondato il divieto di cumulo:

  • sulla presenza di una specifica previsione normativa,
  • mai richiamando un principio generale di incompatibilità tra i due regimi.

Rispetto al nuovo regime impatriati invece, in considerazione della mancanza di un’espressa preclusione normativa, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 28 gennaio 2025, n. 16 ha ammesso la cumulabilità del nuovo regime degli impatriati (art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023) e degli incentivi per docenti e ricercatori (art. 44 del D.L. n. 78/2010) nello stesso periodo di imposta.

Naturalmente a valere su redditi tra loro non coincidenti: “pertanto, ad esempio, un contribuente che al rientro in Italia svolge un’attività di ricerca ed esercita anche un’attività di lavoro autonomo potrà, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, applicare l’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ai redditi prodotti in Italia per l’attività di ricerca e l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia”.

Inoltre, con una risposta del 19 dicembre 2025 mai pubblicata sul portale ufficiale ha ammesso il cumulo, nello stesso periodo di imposta:

  • del nuovo regime per i lavoratori impatriati, sui redditi prodotti in Italia, e
  • del regime dei neo residenti previsto dall’art. 24-bis del TUIR, sui redditi di fonte estera.

Dopo l’intervento del Decreto fiscale tale ultimo cumulo non sarà più ammesso.

Il divieto come detto opera a partire dal periodo d’imposta 2027 e riguarda i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia da tale riferimento temporale in avanti.

Per coloro che perfezionano il trasferimento entro il periodo d’imposta 2026, resta invece applicabile il quadro previgente, nel quale il cumulo non risultava vietato in modo espresso.

Resta fermo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/2017: il divieto di cumulo, tuttavia, non esclude l’ipotesi di un utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in anni d’imposta differenti, nel rispetto, ovviamente, dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme. Ciò nella considerazione che un soggetto che sceglie un regime fiscale di vantaggio può fare affidamento, avendone i requisiti, su altro regime agevolativo che viene introdotto nel nostro ordinamento in un momento successivo alla scelta effettuata.

Nei fatti, i regimi di favore in parola sono tra loro esclusivi, non cumulabili in capo allo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta.

Rimane fermo quanto detto sul cumulo nello stesso periodo d’imposta del nuovo regime impatriati con l’agevolazione docenti e ricercatori (piena ammissibilità).

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