Ai sensi dell’art. 8, comma 2 , primo periodo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, ai fini Iva le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato (OdV) costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi. Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 102, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, e comunque dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 104, comma 2 , del medesimo Codice).
Ne deriva che, ad oggi, il richiamato art. 8, comma 2 , primo periodo, della legge n. 266/1991 è pienamente vigente: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 12 febbraio 2020, n. 50 .
Si ricorda inoltre che l’agevolazione in commento si applica alle sole organizzazioni di volontariato che possono qualificarsi come tali ai sensi della legge n. 266/1991. Affinché un’organizzazione di volontariato possa beneficiare del citato beneficio fiscale, è necessario che:
Si ricorda ancora che, ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), la nuova normativa si applica alle seguenti tipologie di enti:
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