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Principio di cassa per i compensi relativi a prestazioni effettuate dal de cuius e percepiti dagli eredi

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I compensi da liquidare agli eredi devono essere assoggettati a tassazione secondo le modalità, stabilite dalla categoria di appartenenza, che sarebbero state applicate se i redditi fossero stati percepiti direttamente dal de cuius: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 12 febbraio 2020, n. 52 , in linea con la Circolare 5 marzo 2003, n. 15/E.

In particolare, i compensi professionali relativi alle prestazioni effettuate dal de cuius e percepiti dagli eredi, costituiscono redditi di lavoro autonomo tassati secondo il principio di cassa con tassazione separata, salvo la facoltà per la tassazione ordinaria di cui all’art. 16, comma 3 , del Tuir. Su tali compensi i sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Si ricorda che i compensi per le prestazioni effettuate dal de cuius e percepiti dagli eredi costituiscono redditi di lavoro autonomo, per effetto dell’art. 7, comma 3, del Tuir, ai sensi del quale “in caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 17 e 18 , salvo il disposto del comma 3 dell’art. 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 16 , nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti”.

Con riferimento al caso esaminato, l’Agenzia precisa inoltre che la prestazione di servizi professionali svolta dal de cuius, e per la quale si è generato il credito in esame, rientra nel campo di applicazione dell’IVA, anche se il prestatore (de cuius) ha chiuso anticipatamente la partita IVA. Stante l’impossibilità da parte degli eredi di porre in essere gli adempimenti relativi all’obbligo di fatturazione, nel momento di pagamento del corrispettivo da parte della curatela del fallimento (momento in cui si verifica anche l’esigibilità dell’imposta), si ritiene che, non potendo gli eredi riaprire la partita IVA del de cuius, l’obbligo di fatturazione relativo dovrà essere assolto dal committente (e quindi dal curatore fallimentare) ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

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