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Pagamenti tracciati sopra i 500 euro

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Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, i termini di decadenza degli accertamenti, di cui all’art. 57, comma 1, del D.P.R. 633/72, e all’art. 43, comma 1, del D.P.R. 600/73, sono ridotti di due anni nei confronti dei soggetti che garantiscono – nelle modalità previste dalla norma – la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 11 maggio 2021, n. 331, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la prevista riduzione dei termini di accertamento opera esclusivamente nei confronti dei soggetti che:

  • documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri (a tal fine si ricorda che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile in alternativa alla seconda);
  • garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore a 500 euro.

Nel medesimo documento di prassi è stato inoltre sottolineato che, in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via SdI e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. l’art. 3 del D.M. 4 agosto 2016 specifica che gli strumenti di pagamento che consentono di tracciare le operazioni, sono i seguenti:
    1. bonifico bancario o postale;
    2. carta di debito o carta di credito;
    3. assegno bancario, circolare o postale, recante la clausola di non trasferibilità;
  2. ai fini della determinazione dell’importo di 500 euro, al di sopra del quale è necessario il requisito della tracciabilità per poter usufruire del beneficio, rileva l’ammontare complessivo indicato nella fattura relativa all’operazione e non eventuali pagamenti frazionati riferibili a una stessa transazione.

Risposta_331_11.05.2021

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