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Pagamento ridotto per definire la lite in Cassazione

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Ai fini della definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, dev’essere versato un importo pari:

  1. al 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  2. al 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (art. 6, comma 2, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).

Al riguardo, con la risposta all’istanza di interpello 18 aprile 2019, n. 110 , l’Agenzia ha aggiunto che qualora si sia verificata la doppia soccombenza dell’Ufficio in primo e in secondo grado e la Corte di Cassazione abbia emesso pronuncia di rinvio sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente può definire la controversia con il pagamento del 15 per cento del relativo valore. È quindi irrilevante la pronuncia della Cassazione con rinvio depositata dopo il 24 ottobre 2018.

Alla misura in esame sono ammesse le controversie tributarie:

  1. nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate. A tal fine rilevano le sole ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta;
  2. abbiano ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio;
  3. in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono definibili anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ma instaurate erroneamente innanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo; non lo sono invece le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie.

Sono invece escluse dalla definizione le controversie:

  1. relative ad atti privi di natura impositiva;
  2. concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

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