Ai fini della definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, dev’essere versato un importo pari:
Al riguardo, con la risposta all’istanza di interpello 18 aprile 2019, n. 110 , l’Agenzia ha aggiunto che qualora si sia verificata la doppia soccombenza dell’Ufficio in primo e in secondo grado e la Corte di Cassazione abbia emesso pronuncia di rinvio sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente può definire la controversia con il pagamento del 15 per cento del relativo valore. È quindi irrilevante la pronuncia della Cassazione con rinvio depositata dopo il 24 ottobre 2018.
Alla misura in esame sono ammesse le controversie tributarie:
Sono definibili anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ma instaurate erroneamente innanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo; non lo sono invece le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie.
Sono invece escluse dalla definizione le controversie:
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