Parrucche, Iva al 4% con la prescrizione medica
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Ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 4 per cento alla cessione di parrucche a soggetti affetti da disagio psicologico, conseguente a patologie che hanno comportato danni estetici, è necessaria la specifica prescrizione rilasciata dal medico dell’Asl di appartenenza: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 10 dicembre 2019, n. 508 .
A tal fine si ricorda quanto segue:
- ai sensi del numero 30) della Tabella A , parte II, del D.P.R. n. 633/1972, l’Iva si applica nella misura ridotta del 4 per cento, tra l’altro, agli “apparecchi (…) da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”;
- per quanto riguarda nello specifico le parrucche, con la Risoluzione 16 febbraio 2010, n. 9/E, furono forniti chiarimenti in merito ai requisiti per la qualificazione delle stesse come protesi sanitarie e quindi ai fini della detraibilità ai fini Irpef delle spese sostenute per l’acquisto delle stesse;
- il Ministero della Salute ha sottolineato che, “se si tiene in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come sanitaria”; pertanto, anche la parrucca “può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico (…) e quindi obbligatoriamente marcata CE (…)”.