Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità della notifica della cartella – che è condizione integrativa di efficacia dell’atto impositivo (a tal fine si rinvia a Cass. n. 21071/2018), può essere sanata solo dalla sua avvenuta impugnazione nei termini di decadenza.
Di conseguenza, qualora il contribuente abbia impugnato unicamente l’iscrizione ipotecaria deducendone l’illegittimità per l’omessa notifica dell’atto prodromico (cioè la cartella), la Commissione tributaria deve limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella stessa e dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata.
Tale principio è stato confermato da ultimo dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 7 novembre, n. 31070 , depositata lo scorso 30 novembre.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato quanto segue:
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