Per il professionista è indetraibile la ritenuta applicata dal committente di San Marino
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Il professionista italiano rientrante nel regime forfettario non può detrarre (sotto forma di credito d’imposta ex art. 165 del Tuir) la ritenuta che gli è stata applicata dal committente di San Marino: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 15 marzo 2019, n. 36/E.
Nel documento si precisa tra l’altro che:
- la Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra l’Italia e la Repubblica del Titano (ratificata con la Legge 19 luglio 2013, n. 88), nonché il Protocollo aggiuntivo del 13 giugno 2012, stabiliscono che “I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna”;
- l’ordinamento tributario di San Marino prevede che le prestazioni di servizi rese da un libero professionista italiano in tale Stato devono essere assoggettate da parte del committente a una ritenuta nella misura del 20 per cento;
- in Italia, il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), cioè non aver conseguito, nell’anno precedente, ricavi superiori a 65mila euro e contestualmente non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57. Si ricorda che la norma è stata da ultimo modificata dalla legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145);
- con la Circolare 5 marzo 2015, n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il richiamato art. 165 del Testo Unico “(…) non è (…) applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (…)” (paragrafo 2.2.).
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