Patent box, in caso di concessione in uso del software rilevano tutti i costi deducibili
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In materia di Patent Box, con la risposta all’istanza di interpello 18 marzo 2019, n. 76, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di calcolo del reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del software.
In particolare, è stato precisato quanto segue:
- ai fini della determinazione del reddito agevolabile concorrono tutti i costi fiscalmente deducibili connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del programma;
- sono pertanto compresi anche i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo che i soci dovranno fatturare alla società e far concorrere alla determinazione del loro reddito complessivo;
- già con la Circolare 7 aprile 2016, n. 11/E (paragrafo 6.4), le Entrate avevavo sottolineato che alla formazione del reddito agevolabile concorrono i costi, diretti e indiretti, connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale agevolabile, nella misura in cui gli stessi siano fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d’imposta in base alle disposizioni del Tuir;
- di conseguenza, una volta identificati i costi – diretti e indiretti – riferiti al suddetto bene immateriale, occorre valutarne la rilevanza fiscale, ad esempio sotto i profili della inerenza e della quantificazione;
- tale valutazione dovrà necessariamente essere effettuata – semprechè i relativi costi siano stati imputati al conto economico dell’esercizio di competenza (fatte salve le eccezioni di cui all’art. 109, comma 4, del Tuir) – applicando le regole contenute nel citato D.P.R. n. 917/1986.
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