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Per la detrazione Iva, l’inerenza del bene va intesa come strumentalità

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Con l’ordinanza 4 aprile 2019, n. 26177, depositata il 16 ottobre, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha riepilogato i requisiti necessari ai fini del corretto esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva. In particolare, è stato sottolineato che l’art. 19, primo comma, del D.P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, consentendo al compratore di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, presuppone:

  1. la qualità di imprenditore dell’acquirente;
  2. l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso.

Di conseguenza – hanno affermato i giudici di legittimità – il diritto del cessionario dei beni alla detrazione Iva si fonda sull’esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli articoli 212324 e 25 del citato D.P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dei quali il cedente è tenuto a:

  1. emettere la fattura per l’operazione imponibile;
  2. annotarla nel registro delle fatture;
  3. trasmetterne copia, con addebito del tributo al cessionario che, a sua volta, dovrà annotare la fattura nel registro degli acquisti.

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