La normativa italiana relativa alla rettifica dell’Iva conseguente al mancato pagamento del corrispettivo, sarebbe incompatibile con l’art. 90 della Direttiva CE n. 112/2006: lo ha sottolineato l’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) con la Denuncia n. 13/2019.
A tal fine, il documento sollecita il Legislatore nazionale ad apportare una modifica normativa “che renda effettivo e, quindi, tempestivo il diritto di rettifica e di recupero dell’imposta assolta nei confronti dell’Erario ma non versata da parte del cliente”.
Al riguardo si ricorda che ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, le note di credito (cioè le note di variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’Iva), diversamente dalle note di debito, sono facoltative e possono essere emesse:
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