Con la Risposta all’istanza di interpello 18 maggio 2020, n. 133, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al caso in cui un soggetto abbia (erroneamente) emesso una fattura nei confronti del committente – indicando il numero di partita Iva del medesimo – anziché al Gruppo Iva al quale quest’ultimo appartiene. Successivamente, il committente ha emesso un’autofattura a correzione della fattura ricevuta, indicando la partita Iva del Gruppo Iva cui il medesimo appartiene, senza tuttavia comunicare l’errore commesso al cedente/prestatore, il quale ha ricevuto solo successivamente (accedendo al proprio cassetto fiscale) una copia della fattura corretta. Nella situazione descritta, il soggetto emittente la fattura non è più tenuto ad emettere una nota di variazione ex art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per correggere a sua volta il medesimo errore. È infatti sufficiente che egli annoti sul registro Iva vendite che la regolarizzazione della fattura è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente, documento che dev’essere conservato agli atti senza essere anch’esso annotato nel registro Iva vendite.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
Al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti sono tenuti a verificare l’indicazione del codice fiscale e al suo inserimento.
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