Perdite fiscali pregresse compensabili anche in caso di omessa dichiarazione
Il riporto delle perdite fiscali sorte in un periodo d’imposta per il quale sia stata omessa la dichiarazione dei redditi non è precluso nell’ordinamento tributario (artt. 8 e 84 Tuir), qualora le stesse risultino sussistenti e siano dimostrabili sulla base della corretta applicazione delle disposizioni normative.
Il principio è stato espresso dalla commissione Aidc di Milano con la Norma di comportamento n. 206/2019, dove viene altresì precisato che l’esistenza di una perdita fiscale è requisito sostanziale per il riporto della stessa, che non può essere limitato dalla mancanza del requisito formale di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di Cassazione, evidenziando come il requisito formale rappresentato dall’adempimento dichiarativo non possa pregiudicare la condizione sostanziale di esistenza dei crediti fiscali e quindi la loro spettanza, principio estensibile anche alle perdite fiscali in quanto criterio generale non limitato alla fattispecie del riporto di crediti tributari.
La norma di comportamento evidenzia inoltre che il mancato riconoscimento di perdite fiscali riportabili, sorte in annualità omesse, comporterebbe:
- un effetto improprio equivalente a quello sanzionatorio, non previsto dall’ordinamento e contrastante con i principi di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 e art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 472/19977 ;
- il mancato rispetto del principio di proporzionalità della sanzione di cui all’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997.