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Principio di derivazione rafforzata con effetto anche sullo scorporo del terreno dall’immobile

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Ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali dev’essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.

La norma precisa in particolare che:

  1. il costo da attribuire a tali aree è pari al maggiore tra il valore separatamente esposto in bilancio nell’anno di acquisto, e il valore ottenuto applicando il 20 per cento (oppure il 30 per cento per i fabbricati industriali) al costo di acquisto complessivo dell’immobile, comprensivo del valore dell’area;
  2. qualora non sia esposto separatamente in bilancio, ai fini della determinazione del valore non ammortizzabile dell’area devono essere applicate direttamente le predette percentuali (come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E).

Al riguardo, nel corso di Telefisco 2019 le Entrate hanno chiarito che il riferimento alle percentuali del 20 o 30 per cento – nell’ipotesi in cui il relativo valore sia maggiore di quello esposto in bilancio – debba applicarsi anche a seguito delle modifiche introdotte all’art. 83 del Tuir in materia di derivazione rafforzata.

Per effetto dell’art. 2, comma 2, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48, infatti, anche nei confronti dei soggetti Ias si rendono applicabili le disposizioni del Capo II, Sezione I del Tuir, che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta (per i soggetti Oic si richiama il D.M. 3 agosto 2017).

Il citato settimo comma dell’art. 36 del D.L. n. 223/2006 – ancorchè non inserito all’interno del Testo Unico delle imposte sui redditi – prevede limiti quantitativi che assumono rilevanza nel caso in cui la loro applicazione determini un valore maggiore rispetto a quello rinvenibile in bilancio.

 

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