Ai fini Iva, la fusione per incorporazione acquista efficacia giuridica alla data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione presso il Registro delle imprese territorialmente competente (per la società incorporante) oppure alla data successiva prevista dalla relativa delibera (art. 2504-bis, comma 2, del codice civile).
In tal senso si espresse anche la Risoluzione ministeriale 27 agosto 1998, n. 120, secondo la quale “è a questa data, che l’organizzazione della società incorporante si modifica assorbendo in sé l’organizzazione delle società estinte, in quanto, prima della medesima data, le società suddette sono giuridicamente autonome e mantengono anche una propria autonomia contabile”.
Quindi, se da un lato non assumono rilievo eventuali retrodatazioni convenzionali degli effetti contabili e fiscali dell’operazione di fusione, è invece possibile posticipare la decorrenza degli stessi rispetto alla data di ultima iscrizione nel Registro delle imprese.
I principi che precedono sono stati ora confermati dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 6 febbraio 2019, n. 25.
In questa occasione è stato inoltre sottolineato che:
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