Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applicano nei confronti dei soggetti:
La metodologia seguita per individuare le ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli ISA è riportata nell’allegato 2 del decreto in commento.
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dall’art. 9-bis, comma 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Si ricorda che con il Provvedimento direttoriale 28 gennaio 2021, n. 27444/2021 , l’Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2020. Tra le principali novità, si segnala la previsione delle cause di esclusione e dei correttivi previsti per far fronte all’emergenza Covid-19.
Ai sensi dell’art. 148 , comma 1, lettera b), del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), in deroga a quanto previsto all’art. 9-bis, comma 4, secondo periodo, del richiamato D.L. n. 50/2017 , valutate le specifiche proposte formulate dalle organizzazioni di categoria e dagli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al citato art. 9-bis, comma 8 , del D.L. n. 50/2017, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale correlato alla diffusione del Covid-19.
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