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Ravvedimento e cumulo giuridico: pronti i codici tributo

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Con due differenti risoluzioni del 23 ottobre 2026, la n. 37 e la n. 38, l’Agenzia delle Entrate ha approvato rispettivamente i codici tributo per il versamento:

  • tramite modello “F24-Accise”, dell’acconto relativo al contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti;
  • tramite F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico (si vedano le novità apportate dall’art. 3 D.Lgs. n. 87/2024 che consentono tale istituto anche in sede di ravvedimento).
Ris. n. 37 Contributo premi RC auto e natanti Per tenere conto delle differenti destinazioni territoriali delle somme, fra i codici istituiti uno ha carattere generale, mentre gli altri quattro codici sono relativi ad aree territoriali specifiche:

  • 3381, per il contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi Rc auto
  • 3382, per le somme destinate alla Valle d’Aosta
  • 3383, per quelle riferite alla Provincia autonoma di Bolzano
  • 3384, per quelle relative alla Provincia autonoma di Trento
  • 3385, per quelle destinate al Friuli-Venezia Giulia.

Nel modello F24-Accise, i codici devono essere riportati nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “ente” deve essere inserita la lettera “A”, mentre nel campo “anno di riferimento” va indicato, nel formato a quattro cifre “AAAA”, l’anno per il quale viene effettuato il pagamento. I campi “mese” e “codice identificativo”, invece, devono essere lasciati vuoti.

Ris. N. 38-Ravvedimento operoso e cumulo giuridico Per consentire il versamento con F24 ordinario della sanzione unica per l’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento, si utilizzano i seguenti codici tributo:

  • “8960” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IRPEF – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8961” denominato “Sanzione unica da ravvedimento addizionale comunale all’IRPEF – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8962” denominato “Sanzione unica da ravvedimento addizionale regionale all’IRPEF – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8963” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IRES – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8964” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IRAP – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8965” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IVA – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8966” denominato “Sanzione unica da ravvedimento ritenute – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8967” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sostitutiva – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8968” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IVIE – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8969” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IVAFE – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8970” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta di registro – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8971” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta di bollo – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8972” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta ipotecaria – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8973” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta catastale – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8974” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta di successione – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8975” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sulle donazioni – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8976” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sui servizi digitali (webtax) – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8977” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sulle transazioni finanziarie – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • “8978” denominato “Sanzione unica da ravvedimento global minimum tax – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”
  • 8979” denominato “Sanzione unica da ravvedimento canone TV – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

I codici tributo “8962” e “8964” devono essere indicati nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il codice tributo “8961” deve essere esposto nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” e nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere riportato il codice catastale del Comune, reperibile nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

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