Ravvedimento e cumulo giuridico: pronti i codici tributo
Con due differenti risoluzioni del 23 ottobre 2026, la n. 37 e la n. 38, l’Agenzia delle Entrate ha approvato rispettivamente i codici tributo per il versamento:
- tramite modello “F24-Accise”, dell’acconto relativo al contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti;
- tramite F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico (si vedano le novità apportate dall’art. 3 D.Lgs. n. 87/2024 che consentono tale istituto anche in sede di ravvedimento).
| Ris. n. 37 Contributo premi RC auto e natanti | Per tenere conto delle differenti destinazioni territoriali delle somme, fra i codici istituiti uno ha carattere generale, mentre gli altri quattro codici sono relativi ad aree territoriali specifiche:
Nel modello F24-Accise, i codici devono essere riportati nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”. Nel campo “ente” deve essere inserita la lettera “A”, mentre nel campo “anno di riferimento” va indicato, nel formato a quattro cifre “AAAA”, l’anno per il quale viene effettuato il pagamento. I campi “mese” e “codice identificativo”, invece, devono essere lasciati vuoti. |
| Ris. N. 38-Ravvedimento operoso e cumulo giuridico | Per consentire il versamento con F24 ordinario della sanzione unica per l’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento, si utilizzano i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”. I codici tributo “8962” e “8964” devono essere indicati nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Il codice tributo “8961” deve essere esposto nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” e nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere riportato il codice catastale del Comune, reperibile nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. |


