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Compliance: confronto tra POS, fatture, corrispettivi e redditi

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Le comunicazioni di compliance consentono al contribuente di verificare le anomalie segnalate dall’Agenzia delle Entrate e di correggere eventuali errori od omissioni.

Il riferimento normativo è l’art. 1, commi 634–636, della Legge n. 190/2014, che disciplina la messa a disposizione delle informazioni per favorire l’adempimento spontaneo.

Un primo confronto interessa gli incassi POS e gli importi delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici.

Gli operatori finanziari trasmettono all’Agenzia i dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere.

Se gli incassi elettronici mensili superano gli importi delle operazioni certificate, la comunicazione segnala lo scostamento.

Il dettaglio mensile e giornaliero dei pagamenti e i dati identificativi dell’operatore finanziario e dei POS sono consultabili anche nel cassetto fiscale, secondo il punto 2.2 del provvedimento 3 ottobre 2023, n. 352652 dell’Agenzia delle Entrate .

Il raffronto considera gli importi comprensivi di IVA, al netto delle note di credito.

L’abbinamento logico tra POS e strumenti di certificazione fiscale, previsto dal 1° gennaio 2026, permette di affinare l’analisi per dispositivo e punto vendita.

Detto ciò, la verifica interessa anche la corretta dichiarazione del reddito d’impresa.

Con il provvedimento 5 ottobre 2026, n. 271072, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le comunicazioni rivolte ai contribuenti che, nel 2023:

  • hanno emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi telematici
  • senza far concorrere, in tutto o in parte, le relative operazioni al reddito d’impresa
  • dichiarato nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024.

In questo caso, vengono confrontate le operazioni documentate con quanto dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.

Le lettere sono inviate via PEC; comunicazioni e dettagli sono consultabili nel Cassetto fiscale e nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Le informazioni sono rese disponibili anche alla Guardia di finanza.

Il contribuente può fornire chiarimenti secondo le modalità indicate nella comunicazione oppure regolarizzare gli errori e le omissioni mediante il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Nei fatti, occorre correggere gli adempimenti interessati e versare le maggiori imposte dovute, con interessi e sanzioni ridotte.

La regolarizzazione IVA non sana le omissioni che hanno inciso anche sul reddito d’impresa e, per i soggetti tenuti all’imposta, sulla base imponibile IRAP.

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