Regime forfetario e vendita di elettrodomestici usati: chiarimenti dall’Agenzia Entrate
Con la risposta n. 181/2025 del 7 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicabilità del regime forfetario a chi intende avviare, dal 2025, l’attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati, attività che normalmente rientra nel regime IVA del margine. Il documento risponde a un interpello presentato da un contribuente che, superato il limite anagrafico per il regime di vantaggio, intende adottare il regime forfetario e ampliare la propria attività.
Il Quesito – Il contribuente, titolare di attività di commercio di piccoli elettrodomestici nuovi e accessori, ha manifestato l’intenzione di:
- passare dal regime fiscale di vantaggio al regime forfetario dal 1° gennaio 2025, avendone i requisiti;
- iniziare, sempre dal 2025, anche la vendita di piccoli elettrodomestici usati, attività soggetta ex lege al regime IVA del margine (metodo globale per beni di valore inferiore a 516 euro);
- continuare ad applicare il regime forfetario anche per questa nuova attività, pur trattandosi di un’attività per cui la normativa IVA prevede un regime speciale obbligatorio.
La domanda posta all’Agenzia delle Entrate è se sia possibile applicare il regime forfetario anche in presenza di un’attività che richiederebbe il regime speciale IVA, ma che non è mai stata precedentemente svolta.
Il parere dell’Agenzia Entrate – L’Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa e la prassi vigente, ha chiarito che:
- il regime forfetario è precluso a chi si avvale di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- tuttavia, la circolare n. 9/E del 2019 aveva già specificato che l’incompatibilità con il regime forfetario si verifica solo se il contribuente ha effettivamente applicato un regime speciale IVA in periodi d’imposta precedenti;
- se il contribuente non ha mai applicato il regime speciale (nel caso specifico, il regime del margine), è possibile adottare direttamente il regime forfetario, anche per l’attività che, in teoria, sarebbe soggetta a regime speciale IVA.
Procedura operativa – Per poter beneficiare del regime forfetario in questa situazione, il contribuente dovrà:
- comunicare l’avvio della nuova attività tramite il modello AA9/12, barrando la casella “variazione dati” e indicando il regime fiscale agevolato scelto
- confermare annualmente, in sede di dichiarazione dei redditi, la presenza dei requisiti e l’assenza delle cause ostative.