Al credito d’imposta riconosciuto alle imprese di esercizio cinematografico dagli articoli 17 e 18 della Legge 14 novembre 2016, n. 220, non si applica il limite generale di 700mila euro di cui all’art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), come modificato da ultimo – a decorrere dal 2014 – dall’art. 9 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con le risposte alle istanze di interpello 22 maggio 2019, nn. 152 e 153.
Si tratta infatti di un credito d’imposta di natura sovvenzionale: a tal fine si richiama quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 3 aprile 2008, n. 9/DF, secondo cui “il limite generale alle compensazioni previsto dal richiamato art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 non riguarda i crediti d’imposta nascenti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti appunto nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi). Principio, questo, affermato dal Ministero delle finanze con circolare 219/E del 18 settembre 1998 e successivamente ribadito con risoluzione n. 86/E del 24 maggio 1999”.
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