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Tax credit cinema escluso dal limite dei 700mila euro

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Al credito d’imposta riconosciuto alle imprese di esercizio cinematografico dagli articoli 17 e 18 della Legge 14 novembre 2016, n. 220, non si applica il limite generale di 700mila euro di cui all’art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), come modificato da ultimo – a decorrere dal 2014 – dall’art. 9 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con le risposte alle istanze di interpello 22 maggio 2019, nn. 152 e 153.

Si tratta infatti di un credito d’imposta di natura sovvenzionale: a tal fine si richiama quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 3 aprile 2008, n. 9/DF, secondo cui “il limite generale alle compensazioni previsto dal richiamato art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 non riguarda i crediti d’imposta nascenti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti appunto nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi). Principio, questo, affermato dal Ministero delle finanze con circolare 219/E del 18 settembre 1998 e successivamente ribadito con risoluzione n. 86/E del 24 maggio 1999”.

Al riguardo si ricorda che:

  1. la richiamata Legge n. 220/2016 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese dell’esercizio cinematografico, commisurato alle “spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale”, nonché per il potenziamento dell’offerta cinematografica;
  2. ne possono usufruire gli esercenti sale cinematografiche;
  3. il credito d’imposta è commisurato ad un’aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  4. all’agevolazione in esame non si applica il limite di utilizzo di cui all’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

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