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Revisori legali, obblighi formativi del 2017 rispettati con 40 crediti maturati alla fine del 2018

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Con la Circolare 20 febbraio 2020, n. 3, la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato le istruzioni sulla formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per il 2020, in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

In particolare, sono stati forniti chiarimenti in merito all’accreditamento degli enti formatori per il triennio 2020-2022, nonché per quanto attiene alla registrazione dei crediti formativi. In tale ambito si precisa tra l’altro quanto segue:

  1. l’assistenza del Ministero ai revisori in materia di formazione è prestata esclusivamente con modalità telematiche, tramite inoltro del “Modulo richiesta informazioni”, disponibile nella sezione “Contatti” del sito internet al link https://www.revisionelegale.mef.gov.it/; di conseguenza, non sono più validi gli indirizzi di posta elettronica ordinaria rgs.formazione.revisori@mef.gov.it e rgs.formazionecontinua.revisori@mef.gov.it;
  2. l’ente che intende accreditarsi è tenuto ad indicare il c.d. URL (Universal Resource Locator), cioè il link o l’indirizzo internet della pagina, da tenere aggiornata, che elenca i titoli dei corsi organizzati, la sede, le date e gli orari, nonché i docenti e le quote di iscrizione; l’indisponibilità della pagina internet nella quale elencare i corsi o l’omissione della comunicazione dell’URL non consentono l’accreditamento;
  3. con l’istanza di accreditamento, al Ministero devono essere fornite le credenziali di accesso agli eventuali corsi a distanza (in via telematica);
  4. gli obblighi formativi previsti per il 2017 si considerano rispettati qualora l’iscritto al registro abbia maturato complessivamente, alla data del 31 dicembre 2018, 40 crediti formativi, di cui almeno 20 caratterizzanti;
  5. preferibilmente, i crediti formativi, maturati fino al momento della trasmissione, devono essere trasmessi al registro entro i mesi di giugno e dicembre, al fine di aggiornare tempestivamente nel corso dell’annualità la posizione dei crediti formativi acquisiti da ciascun partecipante; resta comunque ferma la data del 31 marzo dell’anno successivo entro la quale la trasmissione deve essere effettuata;
  6. dal 2020 è necessario acquisire, tra le informazioni già presenti del modello “Trasmissione crediti formativi” anche quella relativa al numero di iscrizione al registro del revisore partecipante ai corsi.

 

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